1. La polizia tributaria espleta i propri compiti d'istituto con personale di sesso maschile e femminile avente parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.
2. Il personale della polizia tributaria è suddiviso nei seguenti ruoli secondo l'ordine gerarchico:
a) ruolo degli agenti e degli assistenti;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli ispettori;
d) ruolo dei commissari;
e) ruolo dei dirigenti.
3. La successione gerarchica nei vari gradi dei ruoli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 si attua sulla base di quanto stabilito dalla tabella H allegata alla presente legge.
4. Per la successione gerarchica dei ruoli di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti ruoli del personale della Polizia di Stato ai sensi della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
5. Gli organici della polizia tributaria sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 21.